ART. 1

COSTITUZIONE, SEDE E DURATA

È liberamente costituita l’associazione non riconosciuta denominata “I tesori della Valle di San Clemente”, con sede ad Apiro (MC), Via del Biroccio n. 13; essa è regolata dal presente Statuto e dalle vigenti norme del codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

Il trasferimento della sede legale all’interno del territorio dei Comuni di Apiro e Poggio San Vicino non comporta modifica statutaria ed è deliberata dal Consiglio Direttivo che provvederà anche alla successiva comunicazione agli uffici competenti.

La durata dell’Associazione è illimitata; l’esercizio sociale, ad eccezione del primo, si apre l’1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 2

SCOPI E ATTIVITÀ DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione non persegue finalità di lucro ed ha lo scopo di concorrere alla promozione, conservazione, valorizzazione e tutela del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e naturale del territorio dei Comuni di Apiro (MC) e Poggio San Vicino (MC), anche nella sua dimensione ambientale.

Per il conseguimento dello scopo sociale, l’Associazione si propone come attività istituzionale di:

– assumere iniziative per la tutela del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e naturale del territorio dei Comuni di Apiro e Poggio San Vicino, anche nella sua dimensione ambientale;

– promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e naturale del territorio dei Comuni di Apiro e Poggio San Vicino attraverso l’organizzazione di incontri, seminari, conferenze, attività di studio e di ricerca, anche in collaborazione con associazioni ed altri enti aventi finalità analoghe, studiosi, esperti ed Amministrazioni Pubbliche;

– promuovere iniziative editoriali conformi agli scopi sociali anche attraverso i nuovi strumenti di comunicazione del web, oltre a guide, mappe e pubblicazioni specifiche;

– coinvolgere istituti scolastici in attività formative e nella programmazione di visite volte alla conoscenza del suindicato patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e naturale;

– sensibilizzare le Istituzioni Locali, le altre Amministrazioni Pubbliche e l’opinione pubblica locale sulle problematiche legate all’accessibilità e alla fruizione collettiva anche delle future generazioni dei beni appartenenti al più volte citato patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e naturale;

– promuovere progetti finalizzati ad accrescere e migliorare l’accessibilità e la fruizione collettiva a detto patrimonio;

– sollecitare la manutenzione e la cura dei beni appartenenti al più volte citato patrimonio, nonché una sua appropriata conservazione e salvaguardia, anche nella sua dimensione ambientale, al fine di consentirne la fruizione da parte della collettività e delle future generazioni;

– sollecitare le Istituzioni Locali per la realizzazione di progetti volti a recupero, riqualificazione e riuso dei centri storici del territorio dei Comuni di Apiro e Poggio San Vicino anche al fine di perseguire l’ulteriore obiettivo di limitare il consumo di suolo nel territorio di detti Comuni;

– sollecitare ed indurre l’applicazione delle leggi vigenti e promuovere ogni più opportuna azione dinanzi le competenti autorità al fine di impedire pregiudizi, alterazioni o lesioni del patrimonio storico, architettonico, artistico, culturale e naturale del territorio dei Comuni di Apiro e Poggio San Vicino, anche nella sua dimensione ambientale e di garantirne un’adeguata fruizione alla collettività anche in futuro;

– promuovere ed assumere iniziative od azioni comuni con associazioni ed altri enti aventi finalità analoghe;

– assumere qualsiasi altra iniziativa utile od opportuna per il raggiungimento dello scopo sociale.

ART. 3

CARATTERE DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione è apartitica e aconfessionale; essa non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua e di religione.

ART. 4

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

Il patrimonio dell’Associazione, oltre che dalle quote versate dai soci, è costituito:

– da eventuali beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

– da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;

– da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti.

L’Associazione potrà porre in essere raccolte fondi e, in generale, tutte le iniziative volte a finanziare la propria attività, compresa la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

Il patrimonio dell’Associazione, incluse rendite, proventi ed entrate comunque denominate, viene utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale prevista nel presente Statuto al fine di perseguire lo scopo sociale.

È vietata pertanto la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a soci, collaboratori ed amministratori, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 5

SOCI

Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo e che verseranno, all’atto dell’ammissione, la quota di iscrizione, ascendente attualmente ad € 50,00, che potrà essere modificata dallo stesso Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo dovrà enunciare solo all’assemblea dei soci, su richiesta di uno o più soci, la motivazione di eventuale rigetto della domanda di ammissione.

Nessuna motivazione dell’eventuale provvedimento di rigetto dovrà essere invece comunicata all’interessato, non sussistendo alcun diritto di terzi all’ammissione.

La qualifica di socio dà diritto:

– a partecipare alle attività promosse dall’Associazione;

– ad esprimere il diritto di voto nell’assemblea dei soci decorsi 2 (due) mesi dall’ammissione.

Inoltre dalla qualifica di socio discende il dovere di:

– adottare comportamenti conformi alle finalità dell’Associazione ed improntati alla correttezza nei confronti degli altri soci e di terzi;

– astenersi da qualsiasi atto che possa arrecare pregiudizio all’Associazione;

– rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi dell’Associazione;

– versare la quota di iscrizione e quella associativa annuale che verrà stabilità di volta in volta dal Consiglio Direttivo.

ART. 6

VERSAMENTI DEI SOCI

L’adesione all’Associazione non comporta in alcun modo obblighi di esborsi ulteriori rispetto al versamento della quota di iscrizione e della quota associativa annuale; pur tuttavia rientra nella facoltà di ciascun socio effettuare versamenti aggiuntivi di qualsiasi entità rispetto a quelli dovuti.

Ciascun socio non potrà comunque chiedere la restituzione di quanto versato in nessun caso, incluse ipotesi di scioglimento dell’Associazione o di cessazione del rapporto associativo per morte, recesso, espulsione o per qualsiasi ulteriore diversa causa, stante l’esclusiva finalità ideale di cui è connotata l’Associazione.

Il versamento non crea alcun diritto di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione, meno che mai trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ART. 7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

I soci cessano di far parte dell’Associazione nei seguenti casi:

– recesso del socio comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Direttivo almeno un mese prima dello scadere dell’esercizio sociale;

– esclusione del socio, che potrà essere deliberata dall’assemblea dei soci per gravi motivi: integra il requisito della “gravità” (i) la violazione del generale obbligo di collaborazione e rispetto nei confronti degli altri soci e delle cariche sociali, (ii) il comportamento del socio contrario con lo scopo sociale o lesivo del buon nome dell’Associazione, (iii) l’indegnità morale del socio, (iv) l’espressione del dissenso o della critica all’operato dell’Associazione effettuata all’esterno della stessa con modalità che possano ledere il buon nome dell’Associazione od il perseguimento dello scopo sociale.  

– mancato pagamento della quota associativa annuale entro 120 (centoventi) giorni dalla fine dell’esercizio sociale per la quale è dovuta;

– morte del socio;

– scioglimento dell’Associazione.

ART. 8

ORGANI SOCIALI

Organi dell’Associazione sono:

– l’assemblea dei soci;

– il Consiglio Direttivo.

ART. 9

L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’assemblea dei soci deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo.

L’assemblea dei soci è inoltre convocata, per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta di 1/3 (un/terzo) dei soci da indirizzare al Consiglio Direttivo, dal Presidente del Consiglio Direttivo nel termine di 30 (trenta) giorni, dalla decisione o dalla richiesta.

In mancanza, sono tenuti a provvedere, senza ritardo, in ordine successivo, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

 In caso di dimissioni del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio dimissionario o, in mancanza, in ordine successivo, il Vice-Presidente ed il Tesoriere sono tenuti a convocare l’assemblea dei soci entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni.

La convocazione dei soci sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica ordinaria o a mezzo fax, con avviso da inviare almeno otto giorni prima della data stabilita contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché il luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea, sia in prima che in seconda convocazione; quest’ultima deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione.

Salvo quanto previsto al successivo art. 16, l’assemblea dei soci per deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno i 2/3 (due/terzi) dei soci e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; negli altri casi è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci.

È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di una delega.

L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, in ordine successivo, dal Vice-Presidente o da persona designata dall’assemblea.

Salvo quanto previsto al successivo art. 16, l’assemblea dei soci in tutti gli altri casi delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità di voti l’assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta, in caso di ulteriore parità il voto del presidente dell’assemblea vale doppio.

ART. 10

COMPITI DELL’ASSEMBLEA DEI SOCI

All’assemblea dei soci spettano i seguenti compiti:

a. discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del Consiglio Direttivo;

b. nominare, ad eccezione dei primi componenti, e revocare per giusta causa i membri del Consiglio Direttivo;

c. approvare eventuali regolamenti attuativi dello Statuto, inclusi regolamenti in ordine ai lavori degli Organi dell’Associazione, che il Consiglio Direttivo reputi di predisporre;

d. deliberare l’azione di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio Direttivo;

e. deliberare sull’esclusione dei soci;

f. discutere e deliberare su ogni altro argomento posto all’ordine del giorno;

g. discutere e deliberare sulla relazione annuale delle attività svolte e gli obiettivi raggiunti predisposta dal Consiglio Direttivo;

h. deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell’Associazione, nonché sulla devoluzione del patrimonio dell’Associazione;

i. deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.

ART. 11

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) membri nominati, ad eccezione dei primi componenti, dall’assemblea dei soci fra i soci dell’Associazione e dura in carica 4 (quattro) anni.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice-Presidente ed il Tesoriere.

Tutte le cariche associative vengono conferite ed assunte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive sostenute per conto e nell’interesse dell’Associazione e debitamente documentate.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno dei componenti, subentrerà il socio che ha riportato il maggior numero di voti dopo l’ultimo eletto nelle elezioni del Consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Nel caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per qualsiasi altra causa di più d’uno dei componenti decadono anche gli altri eventuali componenti del Consiglio Direttivo e quest’ultimo resta in carica solo per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione sino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il consigliere assente senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive o comunque per tre riunioni nell’arco di un anno decade automaticamente dall’incarico con conseguente sua sostituzione con le modalità previste dallo Statuto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente per lettera semplice o per posta elettronica ordinaria o a mezzo fax, con avviso da inviare almeno 3 (tre) giorni prima della data stabilita contenente gli argomenti posti all’ordine del giorno. In difetto di convocazione formale e/o senza il rispetto del termine anzidetto le adunanze saranno ugualmente valide qualora alla riunione partecipino tutti i componenti del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice-presidente.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio sono fatte constare dal processo verbale sottoscritto dal soggetto che presiede la seduta.

ART. 12

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Al Consiglio Direttivo spettano i seguenti compiti:

a. esercitare senza limitazioni i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione;

b. deliberare la convocazione dell’assemblea dei soci;

c. dare esecuzione alle delibere assembleari;

d. predisporre la relazione annuale delle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all’assemblea dei soci;

e. deliberare su qualsiasi questione riguardante l’attività dell’associazione per l’attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative del caso;

f. approvare lo schema di bilancio consuntivo da sottoporre all’assemblea dei soci;

g. autorizzare il Presidente del Consiglio Direttivo ad agire o resistere in giudizio;

h. deliberare sulle domande di ammissione all’Associazione;

i. deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio Direttivo;

l. deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti senza scopo di lucro che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;

m. predisporre eventuali regolamenti interni da sottoporre all’assemblea dei soci;

n. curare la tenuta dei libri dei soci, delle adunanze e deliberazioni dell’assemblea dei soci e delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo.

ART. 13

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Presidente, eletto in seno al Consiglio Direttivo, rappresenta ad ogni effetto di legge l’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.

In caso di necessità può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Nel caso in cui il Presidente sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice­-presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice-presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento momentaneo del Presidente.

ART. 14

IL TESORIERE

Il Tesoriere cura e gestisce l’attività contabile dell’Associazione e predispone annualmente lo schema di bilancio consuntivo da sottoporre al Consiglio Direttivo accompagnandolo da apposita relazione.

Può effettuare riscossioni e pagamenti previo mandato del Presidente o Vice Presidente.

ART. 15

I LIBRI SOCIALI

L’Associazione terrà:

– il libro dei soci;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’assemblea dei soci;

– il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

I soci possono esaminare i libri sociali esclusivamente presso la sede dell’Associazione, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo che deve consentirne la consultazione entro i successivi 60 (sessanta) giorni.

ART. 16

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea dei soci validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 (tre/quarti) dei soci, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 (tre/quarti) dei soci esprimenti voto personale, con esclusione delle deleghe.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l’assemblea designerà un liquidatore determinandone i poteri.

Il patrimonio residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta da specifica disposizione di legge, ad altra associazione non riconosciuta o ad altro ente senza scopo di lucro avente analoghe finalità.

ART. 17

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L’arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Macerata.

ARTICOLO 18

RINVIO

Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme del codice civile.

CERESOLI FRANCO

CIAMPICHETTI FRANCO

GIAMPAOLETTI MARIA GIUSEPPINA

GIGLIONI LUIGI

MASSACCESI MARCO

NOVELLI SETTIMIO

PAOLUCCI ANTONIETTA

PICCINI ANDREA

PIERSANTI PAOLO

PLEBANI CESARE

ROSCANI GIUSEPPE

SCORTICHINI ANTONIO

SCUPPA GIOVANNI

SPINACI DAMIANO

TOBALDI GIULIANA